A seguito di circolare emanata da parte del Collegio Nazionale che invita i Collegi territoriali alla
massima vigilanza sull’assolvimento degli obblighi deontologici, si evidenzia che dalla verifica
delle posizioni inerenti la formazione continua obbligatoria per l’anno 2024, risulta che molti iscritti
esercenti non ottemperano in modo regolare.
Ricordiamo che tra gli obblighi deontologici di ogni Perito Agrario e Perito Agrario Laureato
(esercente la professione), il Codice Deontologico prevede:
– all’ Art. 3 comma 1: Al fine di garantire un elevato livello qualitativo dell’attività
professionale è dovere del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato curare costantemente
la propria preparazione professionale ed aggiornamento.
– Art. 3 comma 3: Il mancato aggiornamento costituisce illecito disciplinare.
A tal proposito si invita formalmente a effettuare tale aggiornamento per l’anno in corso e a
comunicare eventuali corsi effettuati nell’anno 2024 e 2025 tramite il portale dell’Albo Unico al
link https://www.cnpaonline.it/ entro 60 gg dalla presente.
***
Inoltre si ricorda che per gli esercenti la libera professione è obbligatorio stipulare una polizza
assicurativa come da art. 3 comma 4 Cod. deontologico (“Il Perito Agrario e Perito Agrario
Laureato, esercente la libera professione anche in forma non esclusiva, ha l'obbligo di stipulare
idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale nei confronti
dei clienti. Tale copertura deve comprendere i collaboratori, i dipendenti e tutte le persone che
collaborano alla propria attività professionale.)”
***
Infine si ricorda che ogni iscritto all’Albo deve possedere un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC); si invitano coloro che non l’hanno già fatto a comunicare l’indirizzo PEC o a
segnalare eventuali modifiche al Collegio entro 60 gg dalla presente.
Si consiglia di non utilizzare la PEC con dominio postacertificata.gov.it in quanto non riconosciuta
dal sistema INIPEC.
***
L’eventuale inottemperanza a tali obblighi verrà segnalata al Consiglio di disciplina, come da
normativa vigente.
Il Consiglio di disciplina può adottare, dopo attenta analisi, i seguenti provvedimenti:
– l’avvertimento;
– la censura;
– la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
– la cancellazione dall’Albo.
In caso di dubbi è possibile consultare al link https://peritiagrari.ud.it/formazione-continua/ le
procedure su come recuperare eventualmente le credenziali e su come creare la domanda di
riconoscimento dei crediti formativi.
Le domande di riconoscimento dei CFP che non perverranno tramite tale piattaforma non saranno
riconosciute.
La segreteria resta a disposizione per eventuali chiarimenti.