Con la presente si informa che il D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/11 e il D.L. n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012 hanno introdotto per coloro che esercitano la libera professione, anche di perito agrario, l’obbligo di stipulare entro il 13 agosto 2012 un’idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio professionale.
Detta assicurazione di responsabilià civile professionale è deputata a coprire i danni arrecati a terzi a seguito di inadempienze e/o negligenze del professionista (colpa lieve e grave, mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi) nell’espletamento della propria attività.
A norma dell’art. 3, comma 5, Legge n. 148/2011 e dell’art.9, comma 4, del D.L. n. 1/2012 come convertito, il professionista deve rendere noti al cliente tramite una dichiarazione scritta, al momento dell’assunzione dell’incarico:
- gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale con indicazione della compagnia assicurativa che copre il rischio, numero di polizza, data di effetto e scadenza della copertura;
- il massimale di copertura.