Dal 30 Giugno 2014, ai sensi dell’art. 7 D.M. 21.2.2011 n. 44, in ogni procedimento civile di competenza del Tribunale ordinario, tutti gli atti processuali (eccetto atti introduttivi e di costituzione delle parti) dovranno essere depositati a mezzo trasmissione telematica. Ciò vale anche per il deposito di istanze e relazioni scritte da parte degli ausiliari del giudice civile (CTU, custodi etc.).
A tal fine è necessario che il professionista effettui – con le modalità dell’art. 9 Provvedimento 16 aprile 2014 – la registrazione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), in mancanza della quale non sarà possibile adempiere all’incarico eventualmente assunto (art. 9 Specifiche tecniche adottate con Provvedimento 16 aprile 2014 ai sensi dell’art. 34 comma 1 D.M. 44/2011).